(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione, comma 4, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1,  della  legge  regionale
citata  il  quale  stabilisce  che  con  regolamento  regionale  sono
definiti: 
    a) relativamente  alle  tipologie  di  strutture  residenziali  e
semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle  che
erogano    prestazioni    inerenti    alle    aree     d'integrazione
socio-sanitaria: 
      i requisiti minimi strutturali e organizzativi; 
      le  figure  professionali   preposte   alla   direzione   delle
strutture; 
      i requisiti professionali per il personale addetto; 
      i  criteri  per  la  composizione  ed  il  funzionamento  della
commissione multidisciplinare, di cui all'art.  20,  comma  3,  della
citata legge regionale; 
      i requisiti previsti a pena di  decadenza  dell'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 24, comma 2, della citata legge regionale; 
    b)  relativamente  alle  strutture   soggette   all'obbligo   di,
comunicazione di avvio di attivita': 
      i requisiti organizzativi e di qualita'  per  la  gestione  dei
servizi e per l'erogazione delle prestazioni; 
      i requisiti organizzativi specifici; 
      le modalita'  di  integrazione  delle  persone  ospitate  nelle
strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari; 
    c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali; 
    d) i livelli di formazione scolastica  e  professionale  per  gli
operatori sociali impiegati nelle attivita' del sistema integrato; 
  Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione)  e  22
(Strutture  soggette  ad  obbligo  di  comunicazione  di   avvio   di
attivita') della citata legge regionale n. 41/2005; 
  Visto il decreto del Presidente della  Giunta  regionale  26  marzo
2008, n. 15/R «Regolamento di attuazione  dell'art.  62  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi  e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»; 
  Visto l'esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017; 
  Visti  gli  esiti  dei  Tavoli  di  Concertazione  istituzionale  e
generale del 20 novembre 2017; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma
4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19  luglio
2016; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017,  n.
1521; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il 26 marzo 2008 e' stato approvato il  DPGR  15/R,  attuativo
dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005, che ha  uniformato  la
previgente disciplina, contenuta in  disparati  atti  amministrativi:
l'aspetto   innovativo   di   tale   strumento   e'   da    cogliersi
nell'unitarieta' che  lo  caratterizza  e  che  permette  di  leggere
secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli  elementi
peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture
sociali e socio-sanitarie; 
    2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento  sono  state
escluse le strutture gia' operanti, purche' in possesso  di  regolare
autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una
maggiore omogeneita' nel sistema, e' stato previsto per le  strutture
in  possesso  di  autorizzazione  provvisoria  o  che  avessero   una
richiesta di autorizzazione in  corso,  al  momento  dell'entrata  in
vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo
secondo le rispettive normative vigenti; 
    3. col passare del tempo e' stata rilevata la necessita' di: 
      a) portare all'interno del regime  dei  requisiti  strutturali,
organizzativi  e  professionali  anche   le   strutture   autorizzate
antecedentemente al regolamento; 
      b) prendere atto delle richieste  avanzate  dal  territorio,  a
fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre piu' specializzati  di
fronte a bisogni  crescenti  e  diversificati,  mantenendo  un  forte
presidio   dell'appropriatezza   degli   interventi   e    calibrando
l'intensita' assistenziale e la complessita'  organizzativa  rispetto
alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario
del territorio toscano; 
    4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti
strutturali, organizzativi e professionali e'  stata  introdotta  una
differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda  che  si
tratti di: 
      a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere  nuova
autorizzazione; 
      b) strutture gia' operanti che intendono trasferirsi  in  altra
sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per  il
tipo  di  cambiamenti   da   apportare,   devono   richiedere   nuova
autorizzazione; 
      c) strutture gia' operanti che intendono incrementare il numero
di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso  di  locali  o
spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entita', sono
tenuti  ad  integrare  l'autorizzazione  gia'   in   loro   possesso,
limitatamente a quanto modificato, ma devono  comunque  adeguarsi  ai
requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento; 
      d) strutture gia' operanti che non intendono  effettuare  alcun
cambiamento,  che,  per  mantenere  l'autorizzazione  gia'  in   loro
possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali
previsti dal regolamento; 
    5. per rispondere alle nuove esigenze dei  servizi  territoriali,
e' stato aggiornato l'allegato A, al  primo  regolamento,  contenente
per ciascuna tipologia di struttura  l'individuazione  dei  requisiti
minimi strutturali, organizzativi e  professionali,  inserendo  nuovi
moduli all'interno di  alcune  strutture,  prendendo  cosi'  atto  di
alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che  il  territorio  ha
gia'  messo  in  campo,  coniugando  sostenibilita'  del  sistema  ed
appropriatezza degli interventi; 
    6. dall'altro lato e' stata data attuazione all'art. 22, comma 1,
lettera  b)  della  legge  regionale  n. 41/2005,  che  richiama   la
necessita' di  attingere  alle  indicazioni  del  Piano  sanitario  e
sociale  integrato  regionale  per  individuare  i  requisiti   delle
«comunita' di tipo familiare per le funzioni di  assistenza  a  bassa
intensita' per soggetti di diverse fasce di eta' per  un  numero  non
superiore a sei soggetti», nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi
a verificare la fattibilita' e la  sostenibilita'  di  nuovi  modelli
assistenziali: tali modelli,  caratterizzati  da  bassa  complessita'
organizzativa e bassa intensita' assistenziale, sono stati  descritti
nell' allegato B al nuovo regolamento; 
    7. sono state di conseguenza meglio declinate le  funzioni  della
commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il
controllo  sulle  strutture  rientranti  nel  regolamento:  e'  stato
ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione  e  consente  il
mantenimento dell'autorizzazione gia' data, alle strutture,  soggette
ad  autorizzazione  di  cui  all'art.  21  della  legge  regionale n.
41/2005, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento; 
    8. la novita'  riguarda  invece  le  strutture  soggette  a  sola
comunicazione di avvio, di cui all'art.  22,  comma  1,  della  legge
regionale n. 41/2005: solo per quelle individuate dalla  lettera  b),
disciplinate dall'allegato B al nuovo  regolamento,  il  comune  deve
attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare  in  modo
forte  la  risposta  assistenziale   e   l'attuazione   del   modello
sperimentale, per le altre strutture elencate dall'art.  22,  invece,
rimane in  capo  al  comune  la  mera  facolta'  di  avvalersi  della
commissione; 
    9. si rende, quindi,  necessario  procedere  all'abrogazione  del
regolamento, approvato con D.P.G.R. 15/ R/2008  ed  alla  contestuale
approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura
esaustiva e puntuale delle norme di attuazione; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi  e
servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di   cittadinanza   sociale),
disciplina: 
    a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione  ed  a
comunicazione di avvio attivita'; 
    b) i livelli  di  formazione  scolastica  e  professionale  degli
operatori del sistema integrato sociale; 
    c) i criteri  per  la  composizione  ed  il  funzionamento  della
commissione multidisciplinare; 
    d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali.